F. COMENCINI

Parole chiave: contenitori, raccolta, trasporto, stoccaggio, spoglie avicole.

Il D.L.vo 508/92 conteneva già riferimenti in merito alla raccolta ed il trasporto dei rifiuti di origine animale, specificando che i contenitori ed i veicoli devono essere adeguatamente coperti per evitare dispersione di materiale.
Tuttavia è con l’emanazione del D.M. 26 marzo 94, concernente la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di materiali ad alto e basso rischio, da inviare agli impianti di trattamento e trasformazione, che sono state dettate precise norme in merito, meglio esplicate con la Circ.Min.n.25 del 19 dicembre 1994, soprattutto per ciò che riguarda le caratteristiche dei contenitori, l’emissione del documento di trasporto, le targhette da applicare ai contenitori, le dichiarazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione.